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Consiglio Nazionale

Consiglio Nazionale

Il consiglio dell'ordine nazionale dei tecnologi alimentari ha sede in Roma, presso il Ministero della giustizia, ed è composto da undici membri eletti dai consigli degli ordini regionali tra coloro che hanno un'anzianità di iscrizione all'albo di almeno dieci anni. Il requisito dell'anzianità d'iscrizione si applica a partire dall'undicesimo anno dalla data di prima formazione dell'albo ai sensi dell'articolo 52.

Nell’esercizio delle sue attribuzioni il consiglio dell’Ordine nazionale emana direttive al fine di coordinare e uniformare le attività e gli indirizzi degli ordini regionali e, su richiesta del Ministero di grazia e giustizia, fornisce pareri concernenti problematiche di interesse generale dell’ordine professionale.

I membri del consiglio dell'ordine nazionale durano in carica tre anni dalla data dell'insediamento e sono rieleggibili. Fino all'insediamento del nuovo consiglio dell'ordine nazionale, rimane in carica il consiglio uscente.

 Il consiglio dell'ordine nazionale elegge nel proprio seno un presidente, un vicepresidente ed un segretario. Quando il presidente ed il vicepresidente sono assenti od impediti, ne fa le veci il membro più anziano per iscrizione all'albo o, in caso di pari anzianità d'iscrizione, il più anziano per età.

Attribuzioni del consiglio dell'ordine nazionale.

  1. Il consiglio dell'ordine nazionale, oltre a quelle demandategli da altre disposizioni normative, esercita le seguenti attribuzioni:
  2. a) esprime, quando è richiesto dal Ministro della giustizia, il proprio parere sui progetti di legge e di regolamento che interessano la professione;
  3. b) coordina e promuove le attività dei consigli degli ordini intese all'aggiornamento tecnico e culturale degli iscritti;
  4. c) esprime il parere sulla costituzione di nuovi ordini regionali;
  5. d) esprime il parere sulla fusione degli ordini regionali;
  6. e) esprime il parere sullo scioglimento dei consigli degli ordini e sulla relativa nomina di commissari straordinari;
  7. f) designa i propri rappresentanti chiamati a far parte di commissioni od organizzazioni di carattere nazionale od internazionale;
  8. g) determina, nei limiti necessari a coprire le spese per il proprio funzionamento, la misura del contributo annuo da corrispondersi da parte degli iscritti agli albi;
  9. h) determina la misura massima dei contributi annui e delle tasse da corrispondersi, da parte degli iscritti agli albi, per il funzionamento degli ordini regionali;
  10. i) decide, in via amministrativa, sui ricorsi avverso le deliberazioni dei consigli degli ordini in materia di iscrizione, cancellazione o reiscrizione all'albo, sui ricorsi in materia disciplinare e su quelli relativi all'elezione dei consigli stessi.