Titolo di tecnologo alimentare - Abilitazione
Il titolo di tecnologo alimentare, al fine dell’esercizio delle attività di cui all'articolo 2 della Legge 18 gennaio 1994, n. 59 spetta a chi abbia conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di tecnologo alimentare e sia iscritto all'apposito albo a norma dell'articolo 27.
Il conseguimento dell'abilitazione è subordinato al superamento di un esame di Stato disciplinato con decreto del Presidente della Repubblica. Il superamento dell’Esame di Stato abilita la persona all’esercizio della professione, ma solo l’iscrizione ad un Albo Regionale consente, ai sensi dell’art. 1 comma 1 della Legge 59/94, l’utilizzo proprio del titolo di Tecnologo Alimentare; in caso contrario, senza il perfezionamento con l'iscrizione ad un Albo regionale, si ravvisa “Abuso del Titolo della Professione” perseguibile ai sensi degli artt. 348 e 498 del codice penale.
Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato di cui al comma 2 coloro che abbiano conseguito:
L’abilitazione del esercizio della professione spetta a coloro che sono iscritti all’apposito Albo dell’Ordine Regionale in cui hanno la residenza o il domicilio professionale per l’abilitazione del titolo di Tecnologo Alimentare.
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