Assicurazione Professionale RC

Come definito dalla legge 148/2011 e dal Regolamento di riforma degli ordinamenti professionali (DPR 137 del 7 agosto 2012), dal 15 agosto 2013 è in vigore l’obbligo, per tutti i professionisti, di stipulare una polizza assicurativa che copra eventuali danni arrecati a terzi nell’esercizio della propria attività.

Il professionista è tenuto a stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti, idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall’esercizio dell’attività professionale, comprese le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell’assunzione dell’incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva.

La violazione della disposizione di costituisce illecito disciplinare.

Al fine di consentire la negoziazione delle convenzioni collettive di cui al comma 1, l'obbligo di assicurazione di cui al presente articolo acquista efficacia decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

SEDE LEGALE

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